IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in  particolare  l'art.  16, comma 1, relativo alle
modifiche di statuto;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
maggio 1989;
  Viste le deliberazioni del consiglio della facolta' di magistero in
data  11  settembre  1989  e  23  aprile  1990;  del   consiglio   di
amministrazione  in  data  19  settembre  1989  e 26 aprile 1990; del
senato accademico in data 19 settembre 1989 e 11 maggio 1990  con  le
quali e' stata approvata la modifica di statuto per l'istituzione del
corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);
  Visti  i  pareri  del  Consiglio  universitario nazionale, espressi
nelle sedute del 30 ottobre 1989 e del 18 luglio 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare la modifica
proposta, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi
esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal
Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Cassino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                               Art. 1.
  Nell'art.  10,  primo  comma, contenente l'elencazione delle lauree
che  conferisce  la  facolta'  di  magistero,  aggiungere,   con   il
conseguente  spostamento  della  numerazione successiva, 3) laurea in
lingue e letterature straniere (europee).